Statuto

Art. 1

L’Istituto per la storia del Risorgimento italiano Comitato provinciale di Cosenza (d’ora in avanti “Istituto”) ha per finalità di promuovere e facilitare gli studi sulla storia d’Italia del periodo preparatorio dell’Unità e dell’Indipendenza sino al termine della Prima guerra mondiale. Considerando che tutta la Storia è storia contemporanea, ovvero che le domande sul passato muovono sempre da esigenze dell’attualità, promuove e facilita gli studi e le ricerche anche su tutta la Storia contemporanea fino ai giorni nostri (dal Settecento all’età contemporanea), raccogliendo documenti, pubblicazioni, cimeli, curando edizioni di fonti e di memorie, organizzando congressi scientifici, attività di ricerca e di didattica, percorsi di cittadinanza e costituzione, corsi di formazione per studenti e docenti, seminari e convegni.
L’Istituto si propone quindi:
a) di raccogliere, conservare e valorizzare il patrimonio documentario dell’età contemporanea e, più in generale, la documentazione relativa alla storia della Calabria contemporanea, con particolare riferimento alla storia d’Italia del periodo preparatorio dell’Unità e dell’Indipendenza sino all’età contemporanea;
b) di favorire gli studi storici sull’Italia contemporanea, con particolare riferimento alla Calabria e al Mezzogiorno, attraverso attività di carattere scientifico, didattico, divulgativo ed educativo;
c) di promuovere l’aggiornamento del personale docente della scuola, relativamente ai temi della didattica disciplinare, della didattica della storia, percorsi di Cittadinanza e costituzione, di divulgare nelle scuole la cultura storica;
d) di promuovere attività di ricerca scientifica anche in collaborazione con enti pubblici e privati
che condividano con l’Istituto le sue finalità di promozione sociale, culturale e civile;
e) per raggiungere meglio le sue finalità l’Istituto può attivare la costituzione di un Comitato scientifico, una commissione didattica, un laboratorio per lo studio delle classi dirigenti, un osservatorio sull’attualità con speciale riferimento ad alcune problematiche come le migrazioni, il neoborbonismo, i modelli di comunicazione, per la formazione permanente dei docenti, per l’insegnamento della storia.
f) promuoveeprogettaattivitàdialternanzascuolalavoro,pertirociniformativirivoltiglistudenti
delle lauree triennali e magistrali, post-laurea;
g) fornisce sostegno per la realizzazione di percorsi didattici, la stesura di tesi di laurea e dottorali o pubblicazioni che hanno come finalità la promozione del territorio regionale calabrese;
h) attivarsi verso i privati per una migliore conservazione del materiale documentario in loro possesso, per ottenere il liberale uso agli studiosi e, ove sia possibile, la cessione a enti pubblici in modo da evitarne la dispersione e renderne più agevole la ricerca;
i) di svolgere lezioni, conferenze, concorsi, esposizioni, convegni di studiosi e con la partecipazione a manifestazioni culturali e celebrazioni indette anche da altri Enti.

Art. 2

L’Istituto aderisce all’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, con sede a Roma nel Vittoriano, e ne accetta lo Statuto. Al Comitato provinciale spetta la realizzazione locale dei compiti dell’Istituto centrale.

Art. 3

L’Istituto promuove la costituzione di organismi a carattere provinciale o locale e provvede alla nomina eventualmente di Delegati Corrispondenti vista la vastità della provincia di Cosenza.

Art. 4

Può essere socio dell’Istituto chi ne fa domanda o direttamente alla sede centrale o al Comitato provinciale di Cosenza. Le domande d’ammissione debbono sempre recare la firma di un socio presentatore. I soci possono essere annuali o vitalizi. Gli uni e gli altri hanno diritto alla Rassegna storica del Risorgimento e a quelle particolari facilitazioni che siano concesse dalla Presidenza o dai Comitati provinciali.
Sono ammessi come soci anche Enti pubblici o privati, ciascuno dei quali non può essere rappresentato da più di un delegato.
Il Consiglio direttivo dell’Istituto può conferire il titolo di socio onorario, a chi abbia in modo eminente cooperato al raggiungimento dei fini dell’Istituto.

Art. 5

Sono organi dell’Istituto: a) l’Assemblea dei Soci b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente

Art. 6

L’Assemblea è costituita dai Soci dell’Istituto di ogni categoria.

Art. 7

Può essere socio dell’Istituto chi ne fa domanda o direttamente alla sede centrale o ad uno dei Comitati provinciali. Le domande d’ammissione debbono sempre recare la firma di un socio presentatore.

Art. 8

L’Assemblea:
a) delibera sulle direttive, le attività e i provvedimenti idonei a realizzare gli scopi dell’Istituto; b) elegge a scrutinio segreto i membri del Consiglio Direttivo;
c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
d) delibera sugli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione;

Art. 9

L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno e ogni qualvolta il Consigli Direttivo lo ritenga necessario o ne sia avanzata motivata richiesta da almeno un decimo (1/10) dei Soci. L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno, sarà inviato per email all’indirizzo dei Soci o tramite avviso telefonico. La riunione è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei membri dell’Assemblea, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
È previsto il voto per delega scritta.

Art.10

L’Assemblea straordinaria delibera validamente sui mutamenti statutari.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è costituito da 5 membri, più il Presidente e di membri aggregati in numero indeterminato.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili. La votazione è segreta. I soci impediti di partecipare all’assemblea possono delegare altri soci.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) la nomina del Presidente e, su proposta del Presidente, eventualmente di un vicepresidente; Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:
a) esegue le deliberazioni dell’Assemblea;
b) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione; c) esercita la vigilanza sull’attività dell’Istituto;

Art. 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, nella sede dell’Istituto, su convocazione del Presidente, che lo presiede. Le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto a tutti gli effetti; lo rappresenta in giudizio e conferisce procure legali. Propone al Consiglio Direttivo la nomina della Commissione per la Didattica della Storia, dei Delegati Corrispondenti, del Comitato scientifico; propone la nomina di un eventuale vice presidente. Egli può esigere, dandone quietanza, capitali, interessi, somme, valori, buoni, mandati, assegni, valori assicurati, da privati, da banche, da enti morali, da pubbliche amministrazioni, uffici postali, telegrafici e ferroviari. Egli potrà aprire conti correnti presso banche e uffici postali e gestirli, emettere vaglia, assegni, esigere da banche e uffici postali.

Art. 14

Il Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento viene sostituito a tutti gli effetti dal vice-presidente.

Art. 15

Il Presidente inoltre sovrintende alla gestione ordinaria dell’Istituto, dà corso ai deliberati del Consiglio Direttivo, coordina il Comitato Scientifico e ne assicura il collegamento con il Consiglio Direttivo, stabilisce le norme per la consultazione eventualmente del materiale archivistico e bibliografico.
L’incarico ha durata triennale e può essere rinnovato.

Art. 16

Il Comitato Scientifico, se presente, sovrintende all’attività di ricerca promossa dall’Istituto. È composto da un numero di studiosi variabile, secondo le particolari esigenze delle iniziative e dei programmi di ricerca.

Art. 17

La Commissione per la Didattica della Storia sovrintende alle funzioni formative di cui all’art.1. È composta da un numero variabile di docenti, secondo le particolari esigenze delle iniziative da svolgere.

Art. 18

Sulla gestione finanziaria vigila un Revisore unico, eletto per un triennio dall’Assemblea fra gli iscritti al Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’incarico può prevedere un compenso.

Art. 19

L’Istituto provvede alle spese di gestione:
a) con eventuali contributi dello Stato e di Amministrazioni pubbliche o private;
b) con contributi dei Soci fondatori, sostenitori, ordinari, secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo;
c) con lasciti, donazioni, rendite, ecc.
d) L’Istituto può ricevere lasciti e donazioni consoni ai propri fini.

Art. 20

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo sono presentati per l’approvazione, con relazione del Presidente, controfirmata dal Revisore, all’Assemblea entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 21

Il Presidente, sentito il Consiglio direttivo, emanerà il Regolamento esecutivo del presente Statuto.

REGOLAMENTO ESECUTIVO

Art. 1

Il Comitato provinciale di Cosenza dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano persegue scopi esclusivamente culturali entro i limiti e con l’ordinamento fissati dallo Statuto e in piena sintonia con l’Istituto centrale di Roma.

Art. 2

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 3

Il Consiglio direttivo può istituire corrispondenti o gruppi di studio per meglio radicare la presenza dell’Istituto nella provincia.

Art. 4

L’elezione del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti dei singoli Comitati avviene a maggioranza dei voti, con scrutinio segreto, da parte dei soci locali in regola con il versamento delle quote.

Art. 5

La convocazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo di solito avviene tramite posta elettronica inviata dieci giorni prima della seduta o tramite contatto telefonico. Per casi eccezionali il Consiglio direttivo può essere convocato con modalità e tempi diversi.

Art. 6

I membri aggregati, vengono cooptati dal Consiglio direttivo. Essi hanno gli stessi diritti di quelli effettivi e rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio direttivo del quale sono stati chiamati a far parte.

Art. 7

I Presidenti dei Comitati assolvono localmente alle funzioni relative alla formazione e alla sorveglianza dei Musei del Risorgimento.

Art. 8

Tutti i soci salvo espressa richiesta da parte degli interessati, si intendono iscritti presso il Comitato nella cui giurisdizione provinciale risiedono.

Art. 9

La Presidenza dell’Istituto e, previa autorizzazione di questa, i Comitati hanno facoltà di accettare, secondo le norme di legge, donazioni, lasciti e partecipare a bandi pubblici.

Statuto Nazionale

Art. 1 – L’Istituto per la storia del Risorgimento Italiano, con sede a Roma nel Vittoriano, ha per compito di promuovere e facilitare gli studi sulla storia d’Italia dal periodo preparatorio dell’Unità e dell’Indipendenza sino al termine della prima guerra mondiale, raccogliendo documenti, pubblicazioni e cimeli, curando edizioni di fonti e di memorie, organizzando congressi scientifici.

Art. 2 – L’attività dell’Istituto si esplica attraverso l’opera della sede centrale e dei Comitati provinciali:

a) con la pubblicazione della rivista Rassegna storica del Risorgimento e di una collezione scientifica;

b) con l’organizzazione e l’incremento del Museo Centrale del Risorgimento, in Roma, al Vittoriano, e con la creazione, il coordinamento e la sorveglianza dei Musei locali del Risorgimento secondo il disposto del R. Decreto Legge 20 luglio 1934, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934, n. 2124;

c) con l’opera di persuasione verso i privati per una migliore conservazione del materiale documentario in loro possesso, per ottenere il liberale uso agli studiosi e, ove sia possibile, la cessione a enti pubblici in modo da evitarne la dispersione e renderne più agevole la ricerca;

d) con lezioni, conferenze, concorsi, esposizioni, convegni di studiosi e con la partecipazione a manifestazioni culturali e celebrazioni indette da altri Enti;

e) con l’istituzione presso la sede centrale di una Scuola di Storia del Risorgimento.

Art. 3 – In conformità degli ordinamenti che regolano gli Istituti storici italiani, fra i quali è inserito, l’Istituto è retto da un Presidente nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo e coadiuvato da un Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e da 18 membri, di cui 13 docenti universitari di Storia del Risorgimento e di discipline affini o studiosi di sicura fama, e 5 eletti dalla Consulta, composta dal Consiglio di Presidenza e dai rappresentanti dei Comitati Provinciali dell’Istituto. I 5 membri eletti dalla Consulta durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. Il Consiglio di Presidenza nomina un Vice Presidente e un Segretario Generale che durano in carica 3 anni e sono rinnovabili.

Ogni qual volta venga meno il numero di 13 consiglieri non eletti, il Consiglio provvederà, nella prima seduta successiva, a reintegrare detto numero operando una scelta fra docenti o studiosi di sicura fama.

Il Presidente dell’Istituto ha la rappresentanza legale dell’Ente; di intesa con i colleghi del Consiglio ne promuove ogni attività, convoca e presiede le adunanze, firma gli atti ufficiali, determina il trattamento economico degli impiegati.

Il Presidente dell’Istituto dirige il Museo Centrale del Risorgimento, la “Rassegna storica del Risorgimento” e la Scuola di Storia del Risorgimento.

Per la trattazione di questioni urgenti il Presidente può convocare una Giunta composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale, da 4 Consiglieri tra i quali un rappresentante dei Comitati.

Il Vice Presidente adempie agli uffici che gli sono delegati dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza.

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nella direzione scientifica e nell’amministrazione; controfirma i mandati di pagamento, coordina il lavoro del personale, è Segretario di redazione della “Rassegna storica del Risorgimento”.

Le entrate finanziarie dell’Istituto sono così costituite:

a) contributo ordinario e straordinario dello Stato;

b) quote sociali;

c) vendita di pubblicazioni;

d) vendita di biglietti per l’ingresso al Museo Centrale del Risorgimento;

e) contributi di Enti e di privati;

f) lasciti e donazioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti nella sua nomina, nella sua composizione e nelle sue competenze opera in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del D.P.R. 11 novembre 2005, n. 255.

Art. 4 – In ogni Provincia in cui vi siano non meno di venti soci può essere costituito un Comitato, al quale spetta la realizzazione locale dei compiti dell’Istituto.

Ciascun Comitato è retto da un Consiglio direttivo composto di un Presidente, di cinque membri effettivi e di membri aggregati in numero indeterminato.

Tutti i componenti il Consiglio direttivo sono eletti dai soci costituenti il Comitato riuniti in assemblea e durano in carica un triennio. La votazione è segreta. I soci impediti di partecipare all’assemblea possono far pervenire a quest’ultima il loro voto in busta chiusa.

I Presidenti dei Consigli direttivi, riuniti anch’essi in assemblea, procedono a loro volta, ogni tre anni, alla elezione di cinque rappresentanti presso il Consiglio di Presidenza dell’Istituto, di cui al secondo comma dell’articolo precedente.

Art. 5 – Le modalità per le adunanze delle assemblee dei soci e dei Presidenti dei Comitati provinciali sono stabilite dal Regolamento di cui al successivo art. 10.

Art. 6 – Il Consiglio di Presidenza e i Presidenti dei Comitati provinciali costituiscono la Consulta dell’Istituto.

La Consulta viene convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione dei bilanci, per l’esame dell’esame dell’attività svolta dalla sede centrale e dai Comitati, per la formulazione del programma futuro, per la scelta della sede dei congressi scientifici.

Le deliberazioni della Consulta sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 7 – Può essere socio dell’Istituto chi ne fa domanda o direttamente alla sede centrale o ad uno dei Comitati provinciali. Le domande d’ammissione debbono sempre recare la firma di un socio presentatore.

I soci possono essere annuali o vitalizi. Gli uni e gli altri hanno diritto alla Rassegna storica del Risorgimento e a quelle particolari facilitazioni che siano concesse dalla Presidenza o dai Comitati provinciali.

Sono ammessi come soci anche Enti pubblici o privati, ciascuno dei quali non può essere rappresentato da più di un delegato.

Il Consiglio di Presidenza dell’Istituto può conferire il titolo di socio onorario, sentito il parere della Consulta, a chi abbia in modo eminente cooperato al raggiungimento dei fini dell’Istituto.

Art. 8 – Le quote sociali vengono fissate dalla Consulta.

I Comitati provinciali versano le quote alla sede centrale entro il termine stabilito dalla Presidenza, trattenendosi su ciascuna l’aliquota fissata dal Consiglio di Presidenza.

L’Istituto può ricevere lasciti e donazioni consoni ai propri fini.

Art. 9 – I congressi scientifici sono tenuti normalmente una volta all’anno. La loro organizzazione è devoluta al Comitato provinciale designato dalla Consulta.

Art. 10 – Il Consiglio di Presidenza, udito il parere della Consulta, emanerà il Regolamento esecutivo del presente Statuto.

Art. 11 – Le proposte di modifica dello Statuto, formulate dal Presidente dell’Istituto, devono essere approvate dal Consiglio di Presidenza e dalla Consulta.

Approvato con D.P.R. 1° marzo 1955, n. 357 e modificato con D.P.R. 5 settembre 1967, n. 1014, con D.P.R. 30 gennaio n. 1974, n.94, e con D.M. 23 aprile 1994. Ultima modifica nel Consiglio di Presidenza del 6 maggio 2015 e della Consulta del 29 maggio 2015.

REGOLAMENTO ESECUTIVO

Art. 1 – L’Istituto per la storia del Risorgimento italiano persegue scopi esclusivamente culturali entro i limiti e con l’ordinamento fissati dallo Statuto.

Art. 2 – Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono prese a maggioranza di voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 3 – Il Museo Centrale del Risorgimento di Roma è posto alle dirette dipendenze della Presidenza dell’Istituto.

Art. 4 – Il Consiglio di Presidenza può istituire all’estero gruppi di studio alle proprie dirette dipendenze.

Art. 5 – I Comitati locali cooperano al raggiungimento dei fini culturali dell’Istituto e all’incremento del numero dei soci, con autonomia di iniziativa e piena responsabilità amministrativa e finanziaria nell’ambito delle disposizioni statutarie. I Presidenti dei Comitati sono tenuti a presentare alla Presidenza dell’Istituto, prima dell’annuale seduta della Consulta di cui all’art. 6 dello Statuto, una relazione sull’opera svolta.

Art. 6 – Per la istituzione di nuovi Comitati e per la riorganizzazione di quelli rimasti inoperosi o che non abbiano più il numero di soci prescritto dall’art. 4 dello Statuto, la presidenza ha facoltà di nominare Commissari straordinari.

Art. 7 – L’elezione del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti dei singoli Comitati avviene a maggioranza di voti, con scrutinio segreto, da parte dei soci locali in regola con il versamento delle quote.

Il Presidente uscente – o il Commissario straordinario – convoca i soci in assemblea, inviando loro per posta, dieci giorni prima della data fissata, l’ordine del giorno della seduta, la scheda di votazione e due buste di diverso formato: l’una priva di indicazioni esteriori, destinata a contenere la scheda, l’altra, preventivamente indirizzata al Comitato, con a tergo l’indicazione: << spedisce il socio…>>.

Ciascun socio porterà personalmente all’assemblea la scheda racchiusa nella prima busta.

In caso di legittimo impedimento, è data facoltà ai soci di inviare all’assemblea, prima della fine delle operazioni di voto, la propria scheda entro la busta senza indicazioni esteriori. Questa, a sua volta, sarà chiusa nell’altra, sul retro della quale il socio avrà apposto a penna la propria firma. Qualunque altro segno sulla scheda o sulla busta e la mancanza della firma sul retro dell’altra, comportano la nullità del voto. Riscontrati sull’elenco dei soci i nomi dei votanti a domicilio, le buste bianche contenenti i voti di quest’ultimi vengono mescolate con quelle dei soci presenti. Lo spoglio delle schede a mezzo di due scrutatori scelti dall’assemblea tra i presenti e la proclamazione dei risultati si effettuano davanti all’assemblea stessa.

Il nuovo Consiglio direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario-tesoriere. Il Presidente eletto annuncia alla Presidenza dell’Istituto l’esito delle votazioni e riferisce sulla regolarità del loro svolgimento.

Art. 8 – I membri aggregati, di cui all’art. 4 dello Statuto, vengono cooptati dal Consiglio direttivo. Essi hanno gli stessi diritti di quelli effettivi e rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio direttivo del quale sono stati chiamati a far parte.

Art. 9 – I Presidenti dei Comitati assolvono localmente alle funzioni relative alla formazione e alla sorveglianza dei Musei del Risorgimento.

Art. 10 – Tutti i soci, salvo espressa richiesta da parte degli interessati, si intendono iscritti presso il Comitato nella cui giurisdizione provinciale risiedono.

Art. 11 – La Presidenza dell’Istituto e, previa autorizzazione di questa, i Comitati locali hanno facoltà di accettare, secondo le norme di legge, donazioni e lasciti.

Art. 12 – L’elezione di cinque rappresentanti dei Comitati nel Consiglio di Presidenza di cui agli articoli 4 e 6 dello Statuto, avviene mediante votazione segreta.

In caso di legittimo impedimento è data facoltà ai Presidenti dei Comitati di delegare un membro del proprio Consiglio direttivo o, eventualmente, il Presidente di un altro Comitato; in ogni caso chi esercita il diritto di voto non può avere più di una delega. Eseguito lo spoglio delle schede, il Presidente dell’Istituto proclama eletti, per il triennio successivo, i cinque Presidenti che hanno raccolto il maggior numero di voti. Nell’elezione dei rappresentanti dei Comitati nel Consiglio di Presidenza, in caso di voto di parità tra due o più membri della Consulta, risulterà eletto il più anziano nel ruolo.

Art. 13 – Il Consiglio di Presidenza dell’ Istituto determina la percentuale sulle quote sociali che può essere trattenuta dai Comitati locali.

Art. 14 – I Comitati debbono versare alla sede centrale le quote sociali entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. In ogni caso, i soci che non versano la quota sociale entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento decadono dalla loro iscrizione all’Istituto.

Art. 15 – La Presidenza dell’Istituto, udito il parere della Consulta, può apportare modificazioni al presente regolamento.

Approvato nella seduta del Consulta del 28 ottobre 1994 , modificato nella seduta della Consulta del 20 ottobre 2011 e successivamente nelle sedute della Consulta del 26 gennaio 2015 e del 29 maggio 2015.